di Mario Ruggeri
Obiettivo della direttiva comunitaria è la promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili allo scopo di :
- Migliorare o quantomeno non peggiorare l’ambiente “queste (le fonti rinnovabili) contribuiscono alla protezione dell'ambiente e permettono di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto.”..” Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto”…”
- Diminuire la dipendenza economica dalle fonti tradizionali non rinnovabili ma non subordinando a tale obiettivo di natura economica quello della protezione ambientale. Quindi promuovendo quelle fonti e quelle tecnologie che nello specifico contesto ambientale possono conseguire entrambi gli obiettivi: “obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, e la protezione dell'ambiente”…“……tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche”
- I progetti, debbano essere agevolati economicamente e nel loro iter burocratico, devono avere un proprio equilibrio economico indipendente, già nel medio periodo, dai contributi pubblici. Ad essi si richiede diincidere in maniera stabile sul mercato della produzione di elettricità da fonti rinnovabili:“…..consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.”
L’altro grado di inquinamento del nostro territorio escluderebbe soluzioni del tipo combustione a biomassa perché ad essa sono associate, inevitabilmente delle emissioni inquinanti, ma non preclude quelle di altro tipo : Fotovoltaico, eolico etc.
Il dimensionamento eventualmente medio/piccolo previsto dalla Regione, non vuole precludere altre soluzioni, ma è condizione indispensabile per favorirne lo sviluppo ad impatto economico/ambientale positivo, associandone la nascita alla fornitura diretta non solo elettrica ma anche termica di complessi specifici pubblici o industriali. Tale associazione passa inevitabilmente per il disegno di una rete anche di teleriscaldamento.
Il teleriscaldamento non è contestabile come mancato o esiguo ritorno economico per il territorio, la direttiva non ne fa alcun cenno, ne l’autorizzazione alla centrale può essere subordinata o richiedere compensazioni. E’ però indispensabile prevederlo, in maniera ampiamente sviluppata, a maggior ragione se destinato anche ad utenze domestiche private, perché senza di esso non sono assolte due delle condizioni previste dalla direttiva:
- Equilibrio economico del progetto oltre il tempo dei contributi. I ricavi dalla sua gestione permettono la sostenibilità economica alla scadenza di detti contributi. Sostenibilità da perseguire anche nel lungo periodo, poiché la produzione specifica deve incidere in maniera stabile sull’intero mercato.
- Equilibrio ambientale in quanto l’incidenza è influenzata dalle emissioni che con esso vengono a cessare.
Così pure la filiera corta non prevista per la fornitura del “combustibile” non è contestabile per una diversa qualità della materia prima o per i pericoli ipotetici di una sostituzione con i rifiuti ne tantomeno per ragioni economiche, il proponente è libero di approvvigionarsi dove vuole, al prezzo che vuole, ne si può prefigurare una sua malafede, ma è incontestabile il fatto che il non prevederla, (teniamo conto che stiamo trattando di operazioni finanziate con denaro pubblico), è pregiudizievole per l’impatto ambientale. Prevedendola le emissioni della centrale sarebbero compensative, quantomeno in termini di anidride carbonica, di quelle naturalmente emesse dalla biomassa presente nel territorio, e si eviterebbe la non marginale incidenza dell’inquinamento da trasporto.
Pertanto, le linee guida della Regione e Provincia, prescrivendo determinate caratteristiche dell’impianto ed un suo particolare contesto ambientale, possono risultare ostative ma sono funzionali ed efficaci a preservare gli obiettivi principali della direttiva europea. Esse rientrato nel richiamo all’attuazione dei progetti ma in funzione delle realtà locali e delle tecnologie ivi applicabili.
La direttiva è stringete nei prevedere tempi e modi dell’autorizzazione, così pure nel sollecitare l’allineamento dei singoli Stati agli obiettivi comunitari.
Lo scopo della direttiva non è quello di imporre gli impianti a biomassa ma quello di promuovere tutti gli impianti di produzione tramite fonti alternative riconoscendo agli Stati aderenti le modalità di tale promozione da definire secondo le situazioni locali.
E’ quindi ragionevole far i conti in tasca al proponente in funzione della durata progetto.
E’ ragionevole rilevare che non esiste ne filiera corta ne a medio raggio.
E’ ragionevole richiedere una rete di teleriscaldamento seria che integrare i ricavi industriali della vendita di energia elettrica.
E’ ragionevole pensare che l’efficacia ambientale è minore in un territorio ampiamente metanizzato rispetto ad uno ancora servito a gasolio.
E’ ragionevole definire miope la sentenza del TAR del Piemonte dal momento che è giusto usare a tavola le posate, ma ci impone la forchetta, senza tener conto che il piatto locale è il brodo.
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