lunedì 11 aprile 2016

TASI, IMU E ADDIZIONALE IRPEF

Il 9 marzo 2016 con delibera n. 19  la Giunta Comunale ha deliberato la “ISTITUZIONE” della “NUOVA ALIQUOTA AGEVOLATA” per IMU, TASI ed addizionale IRPEF.  
La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in prima linea, ossia figli e genitori.
Questa agevolazione è prevista per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il comodato è concesso solo tra parenti di primo grado (genitori e figli) e il comodatario deve utilizzare l’immobile come sua abitazione principale.
Il contratto di comodato può essere redatto in forma verbale o scritta, ma in ogni caso, per ottenere l’agevolazione, deve essere registrato. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma scritta, oltre all’imposta di registro in misura fissa – pari ad Euro 200,00 – è applicata l’imposta di bollo.
Per quanto concerne i contratti verbali, la registrazione può essere effettuata presentando il modello di richiesta di registrazione (modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. L’imposta di registro va versata presso uno sportello abilitato e la ricevuta consegnata allo sportello dell’Agenzia delle Entrate in fase di registrazione.
Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.
Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente alla data del 16 gennaio, per godere dell’agevolazione in esame occorrerà, ovviamente, registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, e verificare il rispetto della regola prevista dal comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 prendendo come riferimento la data del contratto di comodato. Il beneficio decorre dalla data di stipula  del contratto.
Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.
tutt'oggi sul sito del Comune di None non vi sono comunicazioni che spieghino la nuova modalità del comodato d’uso.

Auspichiamo che il Comune di None chiarisca con propria circolare cosa occorre fare, anche se il termine del 1° marzo è già passato.

Dall'angolo di via Roma 11, Loredana Brussino

COMUNICATO N. 76, 10 aprile 2016

Nessun commento:

Posta un commento