L'alloggio
è stato assegnato in locazione a condizioni agevolate a una famiglia
per la durata di un anno a partire dal 16 settembre 2011,
eventualmente rinnovabile per una sola volta per pari durata a
condizione che il pagamento del canone e delle spese condominiali
avvenisse regolarmente. Il contratto di locazione prevede
espressamente che ”la
mancanza anche parziale del pagamento della pigione o il ritardo nel
pagamento”
determinino, “la
risoluzione del contratto…..ed il conseguente risarcimento danni,
oltre al pagamento di quanto dovuto”.
La
famiglia assegnataria, oltre ad occupare l’alloggio di proprietà
del Comune ben oltre il termine massimo stabilito, si è resa
inadempiente nel pagamento del canone “per
una morosità complessiva di euro 1.774,09, nonostante svolgano
entrambi attività lavorativa retribuita”.
E' emerso inoltre “dalle
comunicazioni dell’Amministratore dello stabile che gli inquilini
dell’alloggio in questione risultano inadempienti anche nel
pagamento delle quote di spesa condominiali di competenza”.
Per il ripristino della legalità, al Sindaco di None non resta che
procedere all’intimazione dello sfratto per morosità. L'incarico
legale è stato affidato all'avvocato Giuseppe Michieletto con un
impegno spesa iniziale di 2.100 euro.
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