Il
25 novembre 2013 è stata pubblicata una determina che nomina la
commissione giudicatrice per la procedura aperta dell'affidamento del
servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo associato di
Polizia locale: nel triennio 2014-2016 un'agenzia privata gestirà la
stampa, la postalizzazione e la rendicontazione dei verbali del
Codice della Strada per conto dei Comuni di Candiolo, Castagnole,
None, Piobesi e Virle.
Il
termine ultimo per la presentazione della offerte scadeva alla ore
12.00 del 22 novembre 2013. In Municipio sono pervenute tre offerte
per la partecipazione alla gara la cui prima seduta è stata fissata
il 25 novembre 2013.
Nello
stesso giorno è stata pubblicata la determina 345 che nominava “ai
sensi del citato art. 84 comma 3”
del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte. La determina stabiliva che la commissione
“sarà presieduta da un Funzionario
incaricato di funzioni apicali e, nella fattispecie, dal Comandante
Silvano Bosso, Responsabile del Servizio Polizia Locale di None (Cfr.
Regolamento Comunale sull’Ordinamento Ufficio E Servizi)”.
Della
Commissione fanno parte la dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, segretario
comunale, Fabrizio Candelo, ispettore del Comando di Polizia locale
di Candiolo, e “l'esperto” Arco
Costa, dipendente della ditta ACS Service Srl, già operante nella
manutenzione del sistema informatico del Comune di None: per
“fronteggiare l'onere necessario”
alla
partecipazione e alla prestazione di quest'ultimo “componente
tecnico”,
la determina ha assunto un impegno di spesa pari a 488 euro, Iva
compresa. Assume le funzioni di Segretario della Commissione la
dipendente Valentina Sanmartino, Vice Commissario, in servizio presso
il Comando di Polizia Locale di None.
La
determina richiama qualche perplessità tecnica e suggerisce
un'osservazione collaborativa. La vigente normativa, rafforzata dai
pareri espressi dall'autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici e confortata da consolidata giurisprudenza, prevede che “i
componenti della Commissione non possano avere svolto né possano
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (combinato
disposto dagli art. 84 comma 4 del Codice dei contratti e dall'art.4
comma 22 del decreto legge n.138/2011 convertito nella legge
148/2011”.
Pertanto, sulla base delle disposizioni normative, il funzionario
responsabile del procedimento non pare poter rivestire le funzioni di
presidente e/o di commissario, senza incorrere nelle condizioni di
incompatibilità previste dal citato art. 84.
Per assicurare la regolarità dell'intera procedura ed
evitare possibili ricorsi che ritarderebbero inutilmente
l'assegnazione dell'incarico, occorrerebbe forse un esame
supplementare del testo della determina, al fine di verificarne
coerenza e conformità con la normativa vigente.
Mario
Dellacqua
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