giovedì 12 dicembre 2013

COMANDANTE E PRESIDENTE?

Il 25 novembre 2013 è stata pubblicata una determina che nomina la commissione giudicatrice per la procedura aperta dell'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo associato di Polizia locale: nel triennio 2014-2016 un'agenzia privata gestirà la stampa, la postalizzazione e la rendicontazione dei verbali del Codice della Strada per conto dei Comuni di Candiolo, Castagnole, None, Piobesi e Virle.
Il termine ultimo per la presentazione della offerte scadeva alla ore 12.00 del 22 novembre 2013. In Municipio sono pervenute tre offerte per la partecipazione alla gara la cui prima seduta è stata fissata il 25 novembre 2013.
Nello stesso giorno è stata pubblicata la determina 345 che nominava “ai sensi del citato art. 84 comma 3” del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. La determina stabiliva che la commissione “sarà presieduta da un Funzionario incaricato di funzioni apicali e, nella fattispecie, dal Comandante Silvano Bosso, Responsabile del Servizio Polizia Locale di None (Cfr. Regolamento Comunale sull’Ordinamento Ufficio E Servizi)”.

Della Commissione fanno parte la dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, segretario comunale, Fabrizio Candelo, ispettore del Comando di Polizia locale di Candiolo, e “l'esperto” Arco Costa, dipendente della ditta ACS Service Srl, già operante nella manutenzione del sistema informatico del Comune di None: per “fronteggiare l'onere necessario” alla partecipazione e alla prestazione di quest'ultimo “componente tecnico”, la determina ha assunto un impegno di spesa pari a 488 euro, Iva compresa. Assume le funzioni di Segretario della Commissione la dipendente Valentina Sanmartino, Vice Commissario, in servizio presso il Comando di Polizia Locale di None.
La determina richiama qualche perplessità tecnica e suggerisce un'osservazione collaborativa. La vigente normativa, rafforzata dai pareri espressi dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e confortata da consolidata giurisprudenza, prevede che “i componenti della Commissione non possano avere svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (combinato disposto dagli art. 84 comma 4 del Codice dei contratti e dall'art.4 comma 22 del decreto legge n.138/2011 convertito nella legge 148/2011”. Pertanto, sulla base delle disposizioni normative, il funzionario responsabile del procedimento non pare poter rivestire le funzioni di presidente e/o di commissario, senza incorrere nelle condizioni di incompatibilità previste dal citato art. 84.
Per assicurare la regolarità dell'intera procedura ed evitare possibili ricorsi che ritarderebbero inutilmente l'assegnazione dell'incarico, occorrerebbe forse un esame supplementare del testo della determina, al fine di verificarne coerenza e conformità con la normativa vigente.

Mario Dellacqua

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