Nella sentenza del 15 febbraio 2012 il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Carmagnola contro l'autorizzazione che la Provincia aveva rilasciato alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas proposto dalla società “Agricola Carmagnola Biogas 2010”.
Alla Conferenza dei Servizi, il Comune di Carmagnola, l’A.R.P.A. Piemonte e l’A.S.L. TO5 avevano evidenziato “talune criticità relative al progetto; il Comune di Carmagnola, in particolare, sottolineava la vicinanza dell’impianto all’abitato”. In conclusione della seduta, il Dirigente della Provincia di Torino aveva invitato la Società richiedente a presentare “integrazioni documentali inerenti le criticità emerse” e si era riservato “di valutare le questioni irrisolte”.
Nel frattempo, il Comune di Carmagnola aveva adottato una variante parziale al piano regolatore finalizzata all’introduzione di distanze minime di 2 mila metri degli impianti a biogas dagli abitati. La deliberazione era trasmessa alla Provincia che, nonostante ciò, procedeva al “rilascio dell’autorizzazione unica”.
Nel suo ricorso, il Comune di Carmagnola metteva anche “in luce una serie di errori procedimentali” tra i quali il mancato “riesame collegiale delle integrazioni progettuali presentate dalla richiedente, nonostante la richiesta di convocazione di una seconda seduta della Conferenza da parte del Comune di Carmagnola” che avrebbe dovuto esprimere un parere in realtà, non espresso in seno alla Conferenza.
Secondo il TAR, “la Conferenza di servizi non si è conclusa, come avrebbe dovuto data la sua natura decisoria, con una determinazione conclusiva del responsabile del procedimento che rendesse conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”.
In particolare, oltre “all’esigenza” del Comune “di verificare la congruità delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e alla vicinanza dell’impianto al centro abitato”, l’A.S.L. aveva sottolineato le problematiche relative “all’impatto odorigeno, mancando la valutazione della direzione dei venti prevalenti e dei sistemi di mitigazione”. L'A.R.P.A. aveva segnalato “taluni aspetti problematici” legati “allo scarico delle acque”.
La Conferenza di servizi non aveva espresso “una volontà ben definita in ordine alla realizzazione dell’impianto, essendosi invece ravvisata la necessità di chiarimenti e integrazioni in ordine ad aspetti non secondari del progetto”.
Sarebbe stato meglio “riconvocare la Conferenza, onde consentire agli enti partecipanti di esaminare detti chiarimenti e integrazioni progettuali e di addivenire a definitive posizioni in merito all’impianto in progetto”.
Il TAR non manca di richiamare la variante urbanistica introdotta dal Comune di Carmagnola“nelle more del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica”.
La Provincia di Torino era perfettamente a conoscenza della deliberazione con la quale il Comune stabiliva “particolari limiti di distanza dall’abitato non compatibili con l’impianto a biogas in progetto”, ma “non ha in alcun modo considerato i vincoli che avrebbero potuto derivarne”. Eppure si trattava “comunque di provvedimento esistente ed efficace”.
“E’ anche vero – osserva il TAR - che le scelte urbanistiche compiute dai comuni non hanno la capacità di porre assolute preclusioni alla realizzazione degli impianti alimentati da energie rinnovabili in determinate zone del loro territorio”, dal momento che la legge n. 387/2003 “attribuisce all’autorizzazione unica, ove occorra, l’efficacia di variante allo strumento urbanistico. Quest’ultima previsione, però, non autorizza a ritenere che le esigenze connesse all’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili consentano semplicemente di “azzerare” le scelte programmatorie degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell’ambito della Conferenza di servizi ed, eventualmente, essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata atta a rendere conto delle ragioni per cui l’impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell’area interessata dall’insediamento “.
Per queste ragioni il TAR ha annullato l'autorizzazione della Provincia.
(su segnalazione di Carla Benotti)
Centrale Biogas a Carmagnola?
RispondiEliminaLUNEDI’ 28 ORE 20,45:
Presso Sala Monviso Parco Cascina Vigna
Via San Francesco di Sales 188 Carmagnola ( TO )
Quali vantaggi per il territorio? Quali minacce per l’ambiente?
Quali occasioni per l’economia? Quali pericoli di speculazione?
Ne discutono:
Gian Piero GODIO, responsabile energia Legambiente Piemonte Valle
d’Aosta; Pier Giorgio COMELLA referente energia del Coordinamento
regionale SEL.
Modera:
Gianni CAVALLINI coordinatore Circolo Sel Carmagnola
Iniziativa a cura del Circolo SEL Carmagnola
temo si tratti del 2011..e chiedo scusa mario
RispondiEliminaCARMAGNOLA E BIOGAS: UN INIZIO O UNA FINE?
RispondiEliminaLa sentenza del TAR sull' impianto Biogas a Carmagnola ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Carmagnola contro l’insediamento dell’impianto perchè “i lavori della Conferenza non sarebbero sfociati nell’adozione di alcuna decisione espressa e l’Ente capofila, anziché provvedere alla convocazione della seconda riunione, avrebbe ritenuto di definire in modo autonomo il procedimento, peraltro travisando le valutazioni che erano state espresse dal Comune di Carmagnola”.
Perciò i consiglieri provinciali piediellini Gian Luigi SURRA, Franco PAPOTTI, Nadia LOIACONI, Giuseppe CERCHIO e Claudio BONANSEA hanno rivolto il 23 febbraio un'interrogazione al Presidente Antonio Saitta e all'assessore all'Ambiente Roberto Ronco per chiedere se la procedura sin qui adottata per concedere le autorizzazioni sia stata corretta e se si è tenuto conto delle valutazioni delle Amministrazioni Locali.