di Francesco Petrucci
Le recenti Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte il 30 gennaio 2012 hanno riportato alla luce una questione affrontata dal Legislatore nazionale nel 2010, ma poi abbandonata: la cauzione finanziaria a garanzia della effettiva realizzazione dell'impianto. La norma nazionale nasceva in un clima di grande preoccupazione dello Stato per le numerose richieste speculative di realizzazione degli impianti. Non erano pochi, infatti, coloro che presentavano richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili senza avere le capacità finanziarie necessarie a sostenere il progetto.
Le recenti Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte il 30 gennaio 2012 hanno riportato alla luce una questione affrontata dal Legislatore nazionale nel 2010, ma poi abbandonata: la cauzione finanziaria a garanzia della effettiva realizzazione dell'impianto. La norma nazionale nasceva in un clima di grande preoccupazione dello Stato per le numerose richieste speculative di realizzazione degli impianti. Non erano pochi, infatti, coloro che presentavano richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili senza avere le capacità finanziarie necessarie a sostenere il progetto.
Lo scopo era quello di rivendere il “pezzo di carta” autorizzatorio ottenuto ad altro soggetto, svolgendo quindi un'attività meramente speculativa. La disposizione prevedeva che la domanda di autorizzazione unica fosse accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. La norma sembrava sparita nel dimenticatoio, quando pochi giorni fa la Regione Piemonte ha emanato le Linee Guida regionali. In esse leggiamo che“per contrastare attività meramente speculative, l’istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall’impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50,00 euro per kW) per assicurare l’effettiva realizzazione dell’impianto”. Quindi dal 2 febbraio 2012 le Province piemontesi – competenti in materia di autorizzazione unica - dovrebbero chiedere ai proponenti di allegare alla domanda l’impegno a prestare la garanzia.
Spetterà alle Province, si ritiene, dare indicazioni sull’ammontare esatto della garanzia, fermo restando che probabilmente non si discosterà molto dagli importi definiti dalla Regione a titolo indicativo.
Siamo di fronte a uno di quei casi bizzarri in cui lo Stato, cui spettava il compito di applicare una norma, non lo ha fatto. E la Regione ha riempito questo vuoto normativo.
Resta un dubbio: questa norma, che costituisce un “aggravamento” del procedimento di autorizzazione unica, è legittima o non è legittima? Potrà essere annullata dal Tar (si tratta di una delibera regionale e non di una legge) per violazione del principio di non aggravamento del procedimento e per contrasto con le Linee guida nazionali?
Prevedere una garanzia che assicuri l’effettiva realizzazione dell’impianto non solo non appare irragionevole – specie se di misura abbastanza contenuta come quella piemontese – ma nemmeno sembra configurare un reale aggravamento del procedimento amministrativo.Altre Regioni hanno comunque previsto disposizioni con scopo analogo (tra le altre, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia).
Fonte: www.nextville.it
Fonte: www.nextville.it
Su segnalazione di Carla Benotti.
B.U.R. n. 5 del 2/2/2012 sono state pubblicate le seguenti deliberazioni:
D.g.r. 30 gennaio 2012 n. 5-3314 recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"
D.g.r. 30 gennaio 2012 n. 6-3315 recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010".
Quello pubblicato sarebbe (anzi: è) materiale coperto da copyright soggetto ad alcune regole di pubblicazione.
RispondiEliminaDa come avete messo su questo post, sembra lo abbiate scritto voi, in realtà il testo è stato scritto interamente da me.
Data questa operazione scorretta di copia/incolla contraria alle norme sulla protezione del diritto d'autore, avreste potuto almeno citare la fonte, che è il sito www.nextville.it
Vi sarei grato se modificaste questo post, facendone chiaramente capire chi ne è l'autore e mettendo chiaramente visibile la fonte, www.nextville.it
Grazie
Francesco Petrucci
In effetti non ho menzionato la fonte www.nextville.it e chiedo scusa per la frettolosa opera di redazione. L'autore invece è indicato nello stesso incipit dell'articolo. Provvederò a ripristinare l'evidenza richiesta e rinnovo le mie scuse. Mario Dellacqua
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